Riprendiamo in toto dal sito dell’ACSI http://www.acsi.ch/index.cfm?scheda=946 il quale offre pure altri utili consigli per chi viaggia.

Grazie alla direttiva europea entrata in vigore nel 2005 ai passeggeri di voli aerei sono riconosciuti precisi diritti in caso di forti ritardi, di voli cancellati o di impossibilità di viaggiare a causa di overbooking. Ciò non vale però per chi parte da un aereoporto svizzero con una compagnia svizzera. Nonostante gli accordi bilaterali le nuove regole non valgono per le compagnie svizzere su suolo elvetico dove i passeggeri dovranno continuare a sperare che tutto vada come previsto e se così non fosse nella correttezza delle compagnie aeree. Le probabilità che il bel viaggio previsto si areni al “check in” dell’aereoporto o che il volo prenotato risulti “cancelled” sul tabellone o ancora che il posto prenotato sull’aereo in realtà non esista perché la compagnia ha venduto più biglietti dei posti disponibili (il cosiddetto “overbooking”) sono molto più alte di quanto si possa immaginare. Basti sapere che ogni anno, in Europa, 250 mila passeggeri restano a terra pur avendo un biglietto valido in tasca. Ma ora i passeggeri potranno far valere i loro diritti. La direttiva europea, entrata in vigore il 17 febbraio 2005, fissa i risarcimenti, i casi in cui si può chiedere un rimborso e impone alle compagnie precisi e rigorosi obblighi. Le nuove disposizioni valgono anche per i charter e per i voli interni, se la partenza è in un paese dell’UE oppure se la destinazione è un paese dell’UE e la compagnia di trasporto è europea (ad esempio Zurigo-Francoforte con la compagnia Lufthansa). A queste condizioni la direttiva è valida anche per i passeggeri svizzeri. Se però il passeggero con passaporto rossocrociato parte da un aereoporto svizzero con una compagnia elvetica le disposizioni europee non hanno valore. Unica eccezione tra le compagnie svizzere è la Helvetic Airways che ha deciso di applicare le nuove regole europee su tutta la sua rete. Ma quali sono queste regole? Vediamole da vicino poiché potrebbero essere utili anche a molti passeggeri svizzeri.

Rifiuto all’imbarco e cancellazione del volo
Se vi è negato l’imbarco o il vostro volo è cancellato, la compagnia aerea che opera il volo deve risarcirvi e offrirvi assistenza. Se il numero di passeggeri supera i posti disponibili (overbooking), la compagnia aerea deve verificare se ci sono persone disposte a cedere il posto in cambio di determinati benefici, che comprendono la scelta tra il rimborso del biglietto (con un volo gratuito fino al vostro punto iniziale di partenza) e un’altra forma di trasporto fino alla destinazione finale. Se non accettate questa soluzione, la compagnia aerea deve risarcirvi come segue:

  • 250 euro per voli uguali o inferiori a 1500 km
  • 400 euro per voli superiori a 1500 km all’interno dell’UE e per altri voli compresi tra 1500 e 3500 km
  • 600 euro per voli superiori a 3500 km al di fuori dell’UE.

Se il ritardo non supera rispettivamente 2, 3 o 4 ore, il risarcimento può essere dimezzato. In caso di cancellazione del volo valgono le stesse regole, comprese le modalità di risarcimento a meno che la compagnia non comunichi la cancellazione con sufficiente anticipo. La compagnia aerea deve inoltre provvedere a pasti e bevande e, se necessario, al trasferimento e alla sistemazione in albergo, così come ai servizi di comunicazione (due telefonate o altrettanti fax, teletext o e-mail gratuiti). I rimborsi dovranno essere effettuati entro 7 giorni.

Lunghi ritardi
Se per un volo, effettuato da una compagnia aerea di uno dei paesi dell’UE, in partenza da un aeroporto dell’Unione oppure in arrivo a un suo aeroporto, si prevede un ritardo di:

  • almeno 2 ore, per voli uguali o inferiori a 1500 km
  • almeno 3 ore, per voli superiori a 1500 km all’interno dell’UE e per altri voli tra 1500 e 3500 km
  • almeno 4 ore, per voli superiori a 3500 km al di fuori dell’UE

la compagnia aerea deve provvedere a pasti e bevande per il periodo di attesa e all’eventuale sistemazione in albergo. Con un ritardo di almeno 5 ore, la compagnia aerea è tenuta ad offrire anche il rimborso del biglietto (con volo gratuito che riporti, se necessario, il passeggero al punto iniziale di partenza). Se una compagnia aerea dell’UE è responsabile del ritardo di un volo in qualsiasi parte del mondo, è possibile chiedere un risarcimento fino a 4150 DSP (1 DSP = 1,18 euro – al 30.9.2004) per gli eventuali danni causati. Il risarcimento può essere richiesto alla compagnia aerea con cui avete stipulato il contratto o a quella che opera il volo.

Bagagli
Avete diritto ad un risarcimento fino a 1000 DSP (1 DSP = 1,18 euro – al 30.9.2004) per distruzione, danneggiamento, perdita o consegna ritardata del bagaglio di cui una compagnia aerea dell’UE può essere ritenuta responsabile in qualsiasi parte del mondo. La richiesta di risarcimento deve avvenire entro 7 giorni dall’arrivo del bagaglio per danni arrecati a un bagaglio registrato ed entro 21 giorni per consegna ritardata.

Pacchetti vacanze
Oltre ai diritti citati sopra nei confronti delle compagnie di volo, potete pretendere un risarcimento dall’operatore turistico se i servizi previsti nella prenotazione da voi effettuata sul territorio dell’UE non venissero erogati, e ciò qualsiasi sia la vostra destinazione. Inoltre, se l’operatore turistico non fornisce una parte consistente del pacchetto prenotato, è obbligato ad assistervi e a proporre soluzioni alternative, anche per il viaggio, senza spese supplementari.

Cosa fare subito
Se si verificano ritardi, voli cancellati, overbooking, perdita di bagaglio, ecc. chiedete subito al rappresentante della compagnia aerea che opera il volo di occuparsene.

Cosa fare dopo
In caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di consistente ritardo e se la compagnia aerea non rispetta i suoi obblighi, dovete presentare una denuncia all’ente nazionale competente per l’applicazione della legislazione. Se il volo parte da uno Stato membro dell’UE, la denuncia deve essere presentata in questo Stato. Se il volo parte da uno Stato al di fuori dell’UE, è diretto nell’UE ed è effettuato da una compagnia comunitaria, la denuncia deve essere presentata nello Stato dell’UE dove atterra l’aereo. Per ottenere il nome e l’indirizzo dell’autorità competente o gli estremi delle organizzazioni che possono fornire consulenza o assistenza per altre denunce (riguardanti ad esempio i bagagli, lesioni o decesso in caso di incidente e i «pacchetti vacanze»), potete contattare Europe Direct Freephone al numero 00 800 67891011 o scrivere a mail@europe-direct.cec.eu.int.

Informazioni supplementari su:

https://www.swiss.com/ro/it/note-legali/condizioni-di-trasporto/articolo-16.html

https://www.swiss.com/ch/it/note-legali/regolamento-ue-261-04.html

http://www.europe-consommateurs.eu/en/consumer-topics/travel-and-tourism/travel-tourism-in-france/travel-to-in-france/flying-from-or-to-france

https://www.refundmyticket.net/it/i-suoi-diritti/overbooking/#JmyRtQpAxCOcQHzr.99

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11001

http://www.easyjet.com/fr/aide/a-l-aeroport/surreservation